ASSOCIAZIONE
ORNITOLOGICA ROMAGNOLA DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO
ART. 1 – DENOMINAZIONE E
SEDE
1.1- E’ costituita, ai sensi
del D. Lgs. 117/2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile,
un’associazione avente la denominazione “ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA ROMAGNOLA DI PROMOZIONE SOCIALE” o, in breve, “ORNITOLOGICA ROMAGNOLA APS”.
1.2- L’associazione ha sede
legale nel Comune di Ravenna; il trasferimento della sede legale all’interno
del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal
Consiglio Direttivo.
ART. 2 – DURATA
L’associazione ha durata illimitata.
ART. 3- FINALITA’ E
ATTIVITA’
3.1- L’associazione non ha scopo di lucro, è
indipendente, apolitica e apartitica e persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei
propri associati, loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente
delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte a raggiungere le
seguenti finalità:
a) promuovere e divulgare la
scienza ornitologica, i principi e le tecniche di riproduzione e di allevamento
degli uccelli di tutte le razze, compresi gli ibridi, che possano essere
allevati in cattività;
b) promuovere la cultura
ecologica per diffondere la conoscenza, l’esperienza diretta, l’apprezzamento e
il rispetto della natura; educare al buon uso delle sue risorse; stimolare
l’azione a sua difesa; tutelare la biodiversità.
3.2- Per raggiungere le sue finalità
l’associazione potrà promuovere e gestire, a titolo esemplificativo:
1)mostre ed esposizioni ornitologiche,
incluse mostre scambio, in particolare di uccelli “novelli” e di quelli che
hanno superato l’anno di età, gare di canto; l’inanellamento degli uccelli;
2)convegni e riunioni a carattere culturale,
scientifico e tecnico;
3)oasi, riserve, parchi, monumenti naturali e
altre aree tutelate da norme, atti e convenzioni regionali, nazionali e
internazionali;
4)aree naturali per la conservazione e la
valorizzazione della biodiversità e in particolare degli uccelli;
5)centri per il recupero degli uccelli
selvatici e domestici, al fine
di curarli, riabilitarli e, per quelli selvatici, di rilasciarli in natura;
6)attività di ecologia urbana volte alla
conservazione della biodiversità urbana, alla mitigazione delle conseguenze
negative dei cambiamenti climatici nonchè a favorire la migliore convivenza tra
la gente e la natura;
7)attività di sensibilizzazione finalizzata
alla protezione degli uccelli, alla conservazione della biodiversità, alla
legislazione a favore della natura, alla piena affermazione della legalità ambientale;
8)attività di cultura ecologica ed educazione
ambientale, attività di approfondimento culturale di interesse cognitivo ed
educativo, attività con le scuole e le università, conferenze, dibattiti,
mostre, eventi, concorsi, istituzione di borse di studio, pubblicazioni,
produzione di materiali audiovisivi, attività legate alla fotografia
naturalistica, istituzione di raccolte di libri e rivIste specializzate,
allestimento di mostre temporanee o stabili sui temi ornitologici o ambientali;
9)attività di ricerca scientifica e di
divulgazione, finalizzata alla conoscenza e alla conservazione degli uccelli e
della natura nonché attività di assistenza e consulenza a soggetti pubblici e
privati negli ambiti di competenza e di interesse dell’associazione;
10) azioni di protezione diretta della
natura, anche attraverso il monitoraggio, i campi di studio e di sorveglianza;
11)interventi e servizi finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente nonché alla
tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
12)studi e ricerche per un’agricoltura
rispettosa della biodiversità e dell’ambiente, attenta alla salute delle
persone e socialmente equa;
13)attività, anche ricreative, finalizzate a
diffondere la corretta fruizione della natura, il birdwatching, la fotografia naturalistica,
il turismo sostenibile naturalistico e culturale.
3.3- Le attività che l’associazione intende
svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale
previsti dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:
d) attività culturali di interesse sociale
con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
f) interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensidel D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;
i) organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall’associazione.
3.4- L’associazione può esercitare una o più
delle attività diverse previste dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore, in
via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di
cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore; la scelta delle attività diverse
da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.
3.5- L’associazione può esercitare attività
di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel
rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.
3.6- Per il raggiungimento delle sue finalità
e per l’esercizio delle attività sopra indicate l’associazione potrà tra
l’altro e in via esemplificativa:
a) utilizzare personale del Servizio Civile;
b) costituire o partecipare ad associazioni,
fondazioni, federazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubbliche o
private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi ai
propri;
c) erogare premi e borse di studio;
d) stipulare convenzioni di qualsiai genere,
anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che
siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi
associativi;
d) collaborare con scuole di ogni ordine e
grado, con Università ed altri enti simili a carattere educativo, didattico,
formativo o scientifico, anche per attivare percorsi di alternanza o tirocini;
e) compiere tutte le operazioni mobiliari,
immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione
di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, l’acquisto e
l’alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito,
anche tramite donazioni, semplici o modali.
3.7– L’associazione aderisce alla “FOI-Federazione
Italiana Ornicoltori”.
ART. 4 – AMMISSIONE E NUMERO
DEI SOCI
4.1- Il numero degli associati è illimitato
ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall’art.
35 del Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le APS.
4.2- Possono aderire all’associazione le
persone fisiche, le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti
senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si
impegnino a partecipare alle attività sociali.
4.3- Chi intende essere ammesso come
associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà
contenere:
-per le persone fisiche: l’indicazione del
nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico
e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere
firmata da chi esercita la potestà genitoriale;
-per i soggetti diversi dalle persone
fisiche: l’indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice
fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
-la dichiarazione di conoscere e accettare
integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi
alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4.4- Il Consiglio Direttivo delibera sulla
domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di
interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso,
nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali,
e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall’art. 32, comma 2,
Codice del Terzo Settore tra APS, altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.
4.5- La delibera di ammissione deve essere
comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
4.6- L’eventuale delibera di rigetto della
domanda deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 (sessanta)
giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta
elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data
di invio. L’interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi
mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l’assemblea in occasione
della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire
l’autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.
4.7- Lo status di associato ha carattere
permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 6 del presente
statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio,
introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o
temporanei. L’assemblea può prevedere la divisione dei soci in categorie che,
in ogni caso, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri.
4.8- L’assemblea potrà nominare soci onorari:
a) chi contribuisce o ha contribuito in passato in modo rilevante al sostegno
di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di
interesse sociale. La qualifica di socio
onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce
tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l’esclusione
dall’obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.
4.9- La partecipazione sociale non è
trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di
morte, e non è rivalutabile.
ART. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
5.1- I soci hanno diritto di:
a) frequentare la sede sociale e di
partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai
regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
b) elettorato attivo e, per i soli soci
maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell’associazione;
c)chiedere la convocazione dell’assemblea nei
termini previsti dal presente statuto;
c) formulare proposte al Consiglio Direttivo
nell’ambito dei programmi dell’associazione ed in riferimento ai fini previsti
nel presente statuto;
d)votare nell’assemblea per l’approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
e) prendere visione dei bilanci e dei libri
sociali.
5.2- I soci hanno l’obbligo di:
a) rispettare il presente statuto, i
regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi
sociali;
b) mantenere sempre un comportamento corretto
e in buona fede nei confronti dell’associazione, dei soci e dei terzi;
c) versare la quota annuale deliberata dagli
organi sociali;
d) prestare, per quanto loro possibile,
attività di volontariato tramite l’associazione.
5.3- L’attività prestata dai soci a favore
dell’associazione si presume che sia sempre svolta a titolo volontario e
gratuito.
ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
6.1- La qualifica di socio si perde per: a)
morte, b) recesso, c) decadenza, d) scioglimento o estinzione, e) esclusione.
6.2 -Il socio può recedere in ogni momento,
senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza
vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il
recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio in corso.
6.3- Il Consiglio Direttivo può dichiarare
decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale
o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o
servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi
dalla chiusura dell’esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o
dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza
ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera,
fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.
6.4- I soggetti diversi dalle persone fisiche
perdono la qualifica di socio all’atto del loro scioglimento o estinzione, con
delibera di accertamento da parte del Consiglio Direttivo.
6.5- L’assemblea ordinaria dei soci, su
proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:
a) non osservano le disposizioni dello
statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
b) tra i soci o pubblicamente esprimano
opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull’associazione;
c) in qualunque modo danneggiano moralmente o
materialmente l’associazione o fomentino dissidi tra i soci.
6.6- Prima di procedere all’esclusione, al
socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio
di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà
di replica; l’esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio
della delibera dell’assemblea. 6.7- I soci receduti, decaduti, sciolti o
estinti, esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso
delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.
ART.
7 – ORGANI SOCIALI
7.1- Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo, se istituito
dall’assemblea dei soci.
7.2- Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere
retribuiti i membri dell’Organo di Controllo, nel caso non siano soci
dell’associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali
specifiche.
ART. 8 – L’ASSEMBLEA: A)
COMPETENZE
8.1- L’assemblea è l’organo sovrano
dell’associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in
regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria
almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale, con le seguenti competenze:
a) nomina e revoca i componenti degli organi
sociali;
b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il
soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei
componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati;
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori
assembleari;
g) delibera sugli altri oggetti attibuiti
dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
h) delibera su tutti gli argomenti posti
all’ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta
motivata firmata da almeno un decimo dei soci.
8.2- L’assemblea può essere convocata in ogni
momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:
a) sulle modificazioni dell’atto costitutivo
o dello statuto;
b) lo scioglimento, la trasformazione, la
fusione o la scissione dell’associazione.
8.3- L’assemblea si riunisce, di regola,
presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra
sede più idonea purchè facilmente accessibile dalla generalità dei soci.
ART.
9 – L’ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI
9.1- L’assemblea è convocata dal Presidente,
previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma,
messaggio di posta elettronica o messaggio telefonico indirizzato a tutti i
soci all’indirizzo o recapito risultante dal libro soci, con preavviso di almeno
10 (dieci) giorni. L’assemblea deve essere altresì convocata quando ne sia
fatta richiesta scritta da parte di almeno un decimo dei soci, con
l’indicazione dell’ordine del giorno.
9.2- L’avviso deve portare l’indicazione del
giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e
l’elenco delle materie da trattare; l’assemblea in seconda convocazione non può
avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni
dalla prima convocazione.
9.3- L’assemblea può validamente deliberare,
anche in mancanza dell’avviso di convocazione, qualora siano presenti o
rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno
si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto,
anche se non indicato nell’ordine del giorno.
9.4- L’assemblea ordinaria è regolarmente
costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed
in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi; in ogni caso le
delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
9.5- L’assemblea straordinaria
per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione,
con la presenza di un quarto dei soci e, in seconda convocazione, con la
presenza di un ottavo dei soci: in entrambi i casi la delibera è adottata a
maggioranza semplice dei presenti.
9.6- Per deliberare lo
scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
9.7- Ciascun socio ha diritto ad un voto e
può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio
Direttivo o dell’Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre
deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell’associazione.
9.8- Le votazioni si fanno, di regola e salva
contraria deliberazione dell’assemblea stessa, per alzata di mano, salva
l’elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.
9.9- L’assemblea è presieduta dal Presidente
dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in
ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea,
che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all’occorrenza,
uno o più scrutatori, anche non soci.
9.10- Le deliberazioni dell’assemblea devono
risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto
nell’apposito libro.
9.11- Le deliberazioni prese in conformità
allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.
ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO:
A) COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
10.1- Il Consiglio Direttivo è composto da un
numero di membri deliberato dall’assemblea ordinaria, in numero dispari non
inferiore a tre e non superiore a nove, compreso il Presidente, eletti tra i
propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in
carica tre anni ed è rieleggibile.
10.2- Il Consiglio Direttivo nomina al
proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, può inoltre attribuire
ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali
quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire; il
Consiglio Direttivo può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le
deleghe attribuite ai suoi membri.
10.3– Mancando durante l’esercizio uno o più
consiglieri il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare i primi dei non eletti
o, in mancanza, altri soci, con ratifica da parte della prima assemblea utile e
che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo. In
caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea
occorre convocare, entro trenta giorni, l’assemblea dei soci per il rinnovo
dell’intero Consiglio Direttivo.
10.4- Ai membri del Consiglio Direttivo è
applicabile l’art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.
10.5- L’assemblea ordinaria dei soci può
prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano
in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed
indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai
codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l’associazione
aderisce.
10.6- Il Consiglio è convocato dal Presidente
ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2
consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma,
messaggio di posta elettronica o messaggio telefonico con un preavviso di
almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la
convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo
si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea
scelta dal Presidente, purchè agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.
10.7- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal
Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di
entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono
valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica.
10.8- Le delibere sono assunte a maggioranza
semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di
parità di voti la proposta si intende respinta; di ogni seduta verrà redatto il
verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto
nell’apposito libro.
10.9- I membri del Consiglio Direttivo
possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano
presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo
giustificato motivo.
ART. 11 – IL CONSIGLIO
DIRETTIVO: B) COMPITI
11.1- Il Consiglio Direttivo è l’organo di
gestione dell’associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva
all’assemblea.
11.2- Il Consiglio può avvalersi di
commissioni di lavoro e dell’attività, gratuita o retribuita, di esperti, in
grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività
sociali.
11.3- In particolare spetta al Consiglio
Direttivo deliberare:
a) sull’attuazione dei programmi dell’attività
sociale, secondo gli indirizzi formulati dall’assemblea;
b) sull’ammissione, sul recesso e sulla
decadenza dei soci;
c) sulla scelta delle attività diverse da
svolgere ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i
criteri e limiti previsti dall’apposito decreto ministeriale;
d) sull’impiego dei fondi sociali,
sull’accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra
operazione finanziaria attiva o passiva;
e) sulla compromissione in arbitri e sulle
vertenze giudiziarie;
f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri
contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all’assemblea dei soci;
g) su qualsiasi altro argomento riguardante
l’associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.
11.4- Ai conflitti di interesse dei membri
del Consiglio Direttivo si applica l’art. 2475-ter del Codice Civile.
ART. 12 – IL PRESIDENTE
12.1- Il Presidente ha la firma e la
rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di
necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da
parte di questo alla prima riunione utile.
12.2- Il Vice-Presidente svolge le funzioni
del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal
Consiglio Direttivo.
12.3- In caso di morte, dimissioni, recesso o
esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare l’assemblea per
l’elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia
provvederà il consigliere più anziano di età.
ARTICOLO 13 - ORGANO DI
CONTROLLO
13.1- L’assemblea ordinaria elegge l’Organo
di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria
al superamento dei limiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore;
esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
13.2– L’Organo di Controllo può essere
monocratico o collegiale. L’eventuale Collegio dei Revisori è composto da tre
membri effettivi e da due supplenti; l’assemblea nomina il Presidente. L’unico
membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno
dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui
all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.
13.3- Per le cause di
ineleggibilità ed incompatibilità si applica l’art. 2399 del Codice Civile.
13.4- L’Organo di Controllo
assolve ai compiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in
quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice
Civile.
13.5- Nel caso di superamento dei
limiti previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore l’assemblea ordinaria
può assegnare all’Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal
caso l’unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere
iscritti nell’apposito registro.
13.6- I membri dell’Organo di Controllo che,
senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio
sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, decadono
dall’ufficio.
ART. 14 –
PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE
14.1- Il patrimonio
dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate e beni è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai
fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.
14.2- Ai fini di cui al comma
precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche
nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo.
14.3- L’associazione può trarre
le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle
proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle
altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo: quote e contributi
associativi, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, donazioni e
lasciti testamentari, rendite patrimoniali e finanziarie, attività di raccolta
fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche,
contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di
specifiche attività e progetti, entrate derivanti dallo svolgimento delle
attività diverse di cui all’art, 6 del Codice del Terzo Settore, entrate da
raccolte fondi, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste
dall’art. 85 del Codice del Terzo Settore, ogni altra entrata prevista o
consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme
vigenti.
ART. 15 –
ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO
SOCIALE
15.1- L’esercizio sociale inizia
l’1 gennaio e termina il 31 dicembre.
15.2- Il bilancio di esercizio è composto da stato
patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le
poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale, le modalità di
perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale
delle attività diverse dicui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
15.3- Qualora le entrate dell’associazione
siano inferiori al limite previsto dall’art. 13, comma 2, del Codice del Terzo
Settore, è facoltà dell’associazione redigere il bilancio nella forma del
rendiconto per cassa; in tal caso l’associazione documenta il carattere
secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice
del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.
15.4- L’associazione include nel proprio
bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate
nell’esercizio.
15.5- Il bilancio deve essere sottoposto
all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante
i dieci giorni che precedono l’assemblea, per consentire ai soci di prenderne
visione.
15.6– Il bilancio deve essere depositato presso
il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità
previste dall’art. 48 del Codice del Terzo Settore.
15.7- Nel caso di superamento dei limiti
previsti dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere
il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
ART. 16 – LIBRI SOCIALI E
CONTABILI
16.1- L’associazione deve tenere i seguenti
libri:
a) libro degli associati;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni
delle assemblee;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni
del Consiglio Direttivo;
d) registro dei volontari che svolgono
l’attività in modo non occasionale;
e) libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’Organo di Controllo, se istituito;
f) i libri contabili previsti dalla legge.
16.2- I libri sono tenuti a cura del
Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell’Organo di
Controllo.
16.3- I soci hanno diritto di esaminare i
libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a
contemperare l’effettività del loro diritto di accesso con la tutela della
riservatezza dei dati e documenti; l’assemblea ordinaria può disciplinare tale
diritto di accesso con proprio regolamento.
ART. 17 – VOLONTARI E
LAVORATORI
17.1- L’associazione opera avvalendosi in
modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle
persone aderenti agli enti associati.
17.2- L’attività del volontario è resa a
titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese
efettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti
massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio
Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo
forfetario.
17.3- La qualità di volontario è
incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo
e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
17.4- L’associazione è tenuta ad assicurare i
volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i
terzi.
17.5- L’associazione tiene il registro dei
volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi
dell’art. 17 del Codice del Terzo Settore.
17.6– L’associazione può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura
esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei
limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso
il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al
limite previsto dall’art. 36 del Codice del Terzo Settore.
17.7- In presenza di lavoratori dipendenti
l’associazione si conforma a quanto previsto dall’art. 16 del Codice del Terzo
Settore.
ART. 18 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE
DEL PATRIMONIO SOCIALE
18.1- In caso di scioglimento per qualunque
causa l’assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non
soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio
l’assemblea straordinaria può deliberare l’estinzione immediata
dell’associazione senza previa messa in liquidazione.
18.2– Estinte le passività, il patrimonio
residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla
legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo
settore indicati dall’assemblea.
ART. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
19.1- Qualsiasi controversia dovesse
insorgere tra i soci o tra questi e l’associazione che abbia ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la
legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere
risolta da un Arbitro Unico.
19.2- L’Arbitro Unico sarà scelto di comune
accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, su richiesta di una
delle parti, vi provvederà il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede
l’associazione.
19.3- La sede dell’arbitrato sarà presso il
domicilio dell’Arbitro Unico, che dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.
19.4- L’Arbitro Unico deciderà in via
rituale, secondo diritto e resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le
sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti.
19.5– L’Arbitro Unico determinerà come
ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
ART. 20 – NORME FINALI E DI
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal
presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del
Codice Civile e delle altre norme vigenti.