ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA ROMAGNOLA DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1.1- E’ costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, un’associazione avente la denominazione “ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA ROMAGNOLA DI PROMOZIONE SOCIALE” o, in breve, “ORNITOLOGICA ROMAGNOLA APS”.

1.2- L’associazione ha sede legale nel Comune di Ravenna; il trasferimento della sede legale all’interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 – DURATA

L’associazione ha durata illimitata.

ART. 3- FINALITA’ E ATTIVITA’

3.1- L’associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte a raggiungere le seguenti finalità:

a) promuovere e divulgare la scienza ornitologica, i principi e le tecniche di riproduzione e di allevamento degli uccelli di tutte le razze, compresi gli ibridi, che possano essere allevati in cattività;

b) promuovere la cultura ecologica per diffondere la conoscenza, l’esperienza diretta, l’apprezzamento e il rispetto della natura; educare al buon uso delle sue risorse; stimolare l’azione a sua difesa; tutelare la biodiversità.

3.2- Per raggiungere le sue finalità l’associazione potrà promuovere e gestire, a titolo esemplificativo:

1)mostre ed esposizioni ornitologiche, incluse mostre scambio, in particolare di uccelli “novelli” e di quelli che hanno superato l’anno di età, gare di canto; l’inanellamento degli uccelli;

2)convegni e riunioni a carattere culturale, scientifico e tecnico;

3)oasi, riserve, parchi, monumenti naturali e altre aree tutelate da norme, atti e convenzioni regionali, nazionali e internazionali;

4)aree naturali per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità e in particolare degli uccelli;

5)centri per il recupero degli uccelli selvatici e domestici, al fine di curarli, riabilitarli e, per quelli selvatici, di rilasciarli in natura;

6)attività di ecologia urbana volte alla conservazione della biodiversità urbana, alla mitigazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici nonchè a favorire la migliore convivenza tra la gente e la natura;

7)attività di sensibilizzazione finalizzata alla protezione degli uccelli, alla conservazione della biodiversità, alla legislazione a favore della natura, alla piena affermazione della legalità ambientale;

8)attività di cultura ecologica ed educazione ambientale, attività di approfondimento culturale di interesse cognitivo ed educativo, attività con le scuole e le università, conferenze, dibattiti, mostre, eventi, concorsi, istituzione di borse di studio, pubblicazioni, produzione di materiali audiovisivi, attività legate alla fotografia naturalistica, istituzione di raccolte di libri e rivIste specializzate, allestimento di mostre temporanee o stabili sui temi ornitologici o ambientali;

9)attività di ricerca scientifica e di divulgazione, finalizzata alla conoscenza e alla conservazione degli uccelli e della natura nonché attività di assistenza e consulenza a soggetti pubblici e privati negli ambiti di competenza e di interesse dell’associazione;

10) azioni di protezione diretta della natura, anche attraverso il monitoraggio, i campi di studio e di sorveglianza;

11)interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

12)studi e ricerche per un’agricoltura rispettosa della biodiversità e dell’ambiente, attenta alla salute delle persone e socialmente equa;

13)attività, anche ricreative, finalizzate a diffondere la corretta fruizione della natura, il birdwatching, la fotografia naturalistica, il turismo sostenibile naturalistico e culturale.

3.3- Le attività che l’associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previsti dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensidel D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall’associazione.

3.4- L’associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

3.5- L’associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

3.6- Per il raggiungimento delle sue finalità e per l’esercizio delle attività sopra indicate l’associazione potrà tra l’altro e in via esemplificativa:

a) utilizzare personale del Servizio Civile;

b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, federazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi ai propri;

c) erogare premi e borse di studio;

d) stipulare convenzioni di qualsiai genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;

d) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università ed altri enti simili a carattere educativo, didattico, formativo o scientifico, anche per attivare percorsi di alternanza o tirocini;

e) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, l’acquisto e l’alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, semplici o modali.

3.7– L’associazione aderisce alla “FOI-Federazione Italiana Ornicoltori”.

ART. 4 – AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

4.1- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall’art. 35 del Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le APS.

4.2- Possono aderire all’associazione le persone fisiche, le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

4.3- Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

-per le persone fisiche: l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale;

-per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l’indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4.4- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall’art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra APS, altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

4.5- La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

4.6- L’eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L’interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l’assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l’autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

4.7- Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 6 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei. L’assemblea può prevedere la divisione dei soci in categorie che, in ogni caso, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. 

4.8- L’assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce o ha contribuito in passato in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale.  La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l’esclusione dall’obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

4.9- La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1- I soci hanno diritto di:

a) frequentare la sede sociale e di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;

b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell’associazione;

c)chiedere la convocazione dell’assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

c) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell’ambito dei programmi dell’associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

d)votare nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;

e) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

5.2- I soci hanno l’obbligo di:

a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;

b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell’associazione, dei soci e dei terzi;

c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;

d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l’associazione.

5.3- L’attività prestata dai soci a favore dell’associazione si presume che sia sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1- La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) scioglimento o estinzione, e) esclusione.

6.2 -Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio in corso.

6.3- Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

6.4- I soggetti diversi dalle persone fisiche perdono la qualifica di socio all’atto del loro scioglimento o estinzione, con delibera di accertamento da parte del Consiglio Direttivo.

6.5- L’assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;

b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull’associazione;

c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l’associazione o fomentino dissidi tra i soci.

6.6- Prima di procedere all’esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l’esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell’assemblea. 6.7- I soci receduti, decaduti, sciolti o estinti, esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale. 

ART. 7 – ORGANI SOCIALI

7.1- Sono organi dell’associazione:

a) l’assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l’Organo di Controllo, se istituito dall’assemblea dei soci.

7.2- Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell’Organo di Controllo, nel caso non siano soci dell’associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

ART. 8 – L’ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

8.1- L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, con le seguenti competenze:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull’esclusione degli associati;

f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attibuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

h) delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

8.2- L’assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

a) sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

8.3- L’assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purchè facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

ART. 9 – L’ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

9.1- L’assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma, messaggio di posta elettronica o messaggio telefonico indirizzato a tutti i soci all’indirizzo o recapito risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. L’assemblea deve essere altresì convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno un decimo dei soci, con l’indicazione dell’ordine del giorno.

9.2- L’avviso deve portare l’indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare; l’assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

9.3- L’assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell’avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell’ordine del giorno.

9.4- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.5- L’assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un quarto dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di un ottavo dei soci: in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

9.6- Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

9.7- Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell’associazione.

9.8- Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell’assemblea stessa, per alzata di mano, salva l’elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

9.9- L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all’occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

9.10- Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell’apposito libro.

9.11- Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

10.1- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall’assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, compreso il Presidente, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

10.2- Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire; il Consiglio Direttivo può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.3– Mancando durante l’esercizio uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare i primi dei non eletti o, in mancanza, altri soci, con ratifica da parte della prima assemblea utile e che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l’assemblea dei soci per il rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.

10.4- Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l’art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.5- L’assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l’associazione aderisce.

10.6- Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma, messaggio di posta elettronica o messaggio telefonico con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purchè agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

10.7- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica.

10.8- Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta; di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell’apposito libro.

10.9- I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI

11.1- Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all’assemblea.

11.2- Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell’attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

11.3- In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

a) sull’attuazione dei programmi dell’attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall’assemblea; 

b) sull’ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;

c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall’apposito decreto ministeriale;

d) sull’impiego dei fondi sociali, sull’accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;

e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;

f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all’assemblea dei soci;

g) su qualsiasi altro argomento riguardante l’associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

11.4- Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’art. 2475-ter del Codice Civile.

ART. 12 – IL PRESIDENTE

12.1- Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

12.2- Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

12.3- In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO

13.1- L’assemblea ordinaria elegge l’Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore; esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

13.2– L’Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L’eventuale Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l’assemblea nomina il Presidente. L’unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

13.3- Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l’art. 2399 del Codice Civile.

13.4- L’Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

13.5- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore l’assemblea ordinaria può assegnare all’Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l’unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell’apposito registro.

13.6- I membri dell’Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, decadono dall’ufficio.

ART. 14 – PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

14.1- Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e beni è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2- Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.3- L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo: quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e finanziarie, attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche, contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’art, 6 del Codice del Terzo Settore, entrate da raccolte fondi, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall’art. 85 del Codice del Terzo Settore, ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

ART. 15 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO  E BILANCIO SOCIALE

15.1- L’esercizio sociale inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre.

15.2- Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dicui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

15.3- Qualora le entrate dell’associazione siano inferiori al limite previsto dall’art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell’associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l’associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

15.4- L’associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell’esercizio.

15.5- Il bilancio deve essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l’assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

15.6– Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall’art. 48 del Codice del Terzo Settore.

15.7- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 16 – LIBRI SOCIALI E CONTABILI

16.1- L’associazione deve tenere i seguenti libri:

a) libro degli associati;

b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) registro dei volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale;

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, se istituito;

f) i libri contabili previsti dalla legge.

16.2- I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell’Organo di Controllo.

16.3- I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l’effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l’assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 17 – VOLONTARI E LAVORATORI

17.1- L’associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

17.2- L’attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese efettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario.

17.3- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

17.4- L’associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

17.5- L’associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell’art. 17 del Codice del Terzo Settore.

17.6– L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al limite previsto dall’art. 36 del Codice del Terzo Settore.

17.7- In presenza di lavoratori dipendenti l’associazione si conforma a quanto previsto dall’art. 16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

18.1- In caso di scioglimento per qualunque causa l’assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l’assemblea straordinaria può deliberare l’estinzione immediata dell’associazione senza previa messa in liquidazione.

18.2– Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicati dall’assemblea.

ART. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

19.1- Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e l’associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro Unico.

19.2- L’Arbitro Unico sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, su richiesta di una delle parti, vi provvederà il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l’associazione.

19.3- La sede dell’arbitrato sarà presso il domicilio dell’Arbitro Unico, che dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.

19.4- L’Arbitro Unico deciderà in via rituale, secondo diritto e resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti.

19.5– L’Arbitro Unico determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.

ART. 20 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle altre norme vigenti.